Statuto dell'Associazione Culturale Italian Wishers

 

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale “Italian Wishers”. E una libera Associazione di fatto, atipica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione culturale “Italian Wishers” persegue i seguenti scopi:

  • Diffondere la conoscenza relativamente agli aspetti artistici e culturali della musica dei Nightwish, attraverso pubblicazioni su internet e sulla carta stampata
  • Promuovere l’aggregazione degli associati, organizzando incontri e manifestazioni di qualsiasi tipo atte a favorire la Socializzazione degli iscritti
  • Promuovere l’attività delle Cover Band italiane del gruppo

Art. 3. - L'Associazione “Italian Wishers”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Attività culturali: incontri, concerti, concorsi e collaborazioni
  • Attività editoriale: pubblicazione di una fanzine.

Art. 4. - L'Associazione “Italian Wishers” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno durata limitata nel tempo e sono esonerati dal versamento di quote annuali. La durata dei Soci Onorari è stabilita dall’assemblea
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo

Art. 6. - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’ Associazione.
In caso di espulsione è ammesso il ricorso del Socio raggiunto dal provvedimento presso l'assemblea.

Art. 7. - Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • Contributi associativi;
  • donazioni e lasciti;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio, che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Il bilancio è messo a disposizione di tutti i soci per la consultazione durante i 15 giorni antecedenti all'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;

Art. 11. – L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. L’assemblea dei Soci può essere convocata e tenersi anche per via telematica.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio preventivi e consuntivo;
  • approva il regolamento interno;
- L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Italian Wishers” Si riunisce ogni qualvolta sia necessario ed è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il un terzo dei Soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

Il presidente
Valentina Viaretti

Il Consiglio Direttivo
Aldo Colombo
Gianluca Carbone
Valentina Viaretti